IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  1,  secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile
1962, n. 230, sulla  disciplina  del  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525,  recante  l'elenco  che  determina  le  attivita'  a  carattere
stagionale di cui al predetto art. 1, secondo comma, lettera a);
  Visto l'art. 1, sesto comma, secondo inciso, della citata legge  n.
230  del  1962,  che  prevede  la possibilita' di apportare modifiche
all'elenco predetto;
  Considerato che nel settore del  turismo  le  attivita'  presso  le
aziende  di  stagione  postulano l'utilizzazione di personale a tempo
determinato per il periodo d'apertura;
  Considerato, altresi', che le assunzioni  connesse  alle  attivita'
turistico-ricettive  soddisfano,  per  l'effetto,  alla  esigenza  di
sostegno e di incremento dei livelli  occupazionali  in  rapporto  ai
conclamati obiettivi di flessibilita' delle condizioni di impiego;
  Valutata  l'opportunita'  di  integrare conseguentemente il cennato
elenco  con  la  previsione  del  riconoscimento  del  carattere   di
stagionalita'  delle  attivita'  svolte  presso aziende turistiche ad
apertura stagionale, ovvero che abbiano  un  periodo  determinato  di
chiusura durante l'anno;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali aderenti alle confederazioni
dei datori di lavoro e dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative
sul  piano  nazionale,  le  quali hanno espresso parere favorevole in
sede ministeriale  e  successivamente  concordato  apposita  conforme
dichiarazione  congiunta  nell'accordo  del 30 settembre 1994, per il
rinnovo del contratto collettivo di lavoro nel settore turismo;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 febbraio 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 1995;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il numero 48 dell'elenco approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e' sostituito dal seguente:
  "48.  Attivita'  svolte  in  colonie  montane,  marine e curative e
attivita' esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno
solare, un periodo di inattivita' non  inferiore  a  settanta  giorni
continuativi o a centoventi giorni non continuativi.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 11 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1995
  Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 8
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valori di  legge  ed  i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera a), della
          legge  n.    230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a
          tempo  determinato)  e'   il   seguente:   "E'   consentita
          l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
               a)  quando  cio'  sia  richiesto dalla speciale natura
          dell'attivita'   lavorativa   derivante    dal    carattere
          stagionale della medesima;".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.